DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1989
Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n° 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 12 luglio 1966
con il quale è stata riconosciuta la denominazioe di origine controllata del "Vino
nobile di Montepulciano" ed è stato approvato il relativo disciplinare di
produzione; Visto il proprio decreto 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata e garantita del "Vino Nobile di
Montepulciano" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la
domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2,4, e
5 del disciplinare di produzione approvato con il proprio decreto del Presidente della
Repubblica 1° luglio 1980; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio
1988; Visto le istanze e contro deduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e
la proposta di modifica del disciplinare di cui sopra; Ritenuta l'opportunità in
relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino
in discorso di accogliere parzialmente le proposte di modifica provvedendo a predisporre
il nuovo testo del disciplinare di produzione appositamente integrato e modificato; Sulla
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita del "Vino Nobile di Montepulciano" riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 è sostituito per intero con il
seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e
garantita del "Vino Nobile di Montepulciano".
Art. 1. La denominazione di origine controllata e
garantita " Vino Nobile di Montepulciano" è riservata al vino rosso "Vino
Nobile di Montepulciano" già riconosciuto a denominazione di origine controllata con
decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1966, che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Il " Vino Nobile di Montepulciano"
deve essere ottenuto da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
varietale: SANGIOVESE ( Prugnolo Gentile): dal 60% all' 80%; CANAIOLO NERO: dl 10% al 20%.
Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati o
autorizzati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca
non superi il 10%. Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del
Chianti. I vigneti già iscritti all'albo e non corrispondenti alla composizione varietale
sopra descritta, debbono uniformarsi alle condizioni del presente articolo entro il limite
massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3. La zona di origine delle uve ricade nel
territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al
presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del comune di
Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria
Siena - Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere "
Confine ", segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la
suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue
quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del
comune di Montepulciano- frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto
in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre,
precedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada
Palude a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale
delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per
Vagliano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce,
che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.
Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del "Vino Nobile di Montepulciano" devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle
uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da
considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine pliocenica, bene
esposti, situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva
e del vino. É vietata ogni pratica di forzatura. La resa di uva ammessa per la produzione
di "Vino Nobile di Montepulciano" non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro
di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto al numero di
viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore
a kg. 2,5. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non
superi del 20% i limiti indicati. La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza
non avrà diritto alla D.O.C.G.. La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto
conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio
comunale di Montepulciano, secondo gli usi tradizionali della zona. Le uve destinate alla
vinificazione , sottoposte ad una preventiva cernita, devono assicurare al "Vino
Nobile di Montepulciano" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento
devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali. Il vino deve essere sottoposto ad
un periodo di invecchiamento di almeno due anni in botti di legno. Tale periodo decorre
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Qualora per
esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento nelle botti in legno dovesse essere
trasferito temporaneamente in contenitori di altro materiale per un periodo massimo di
quindici giorni, è fatto obbligo di darne comunicazione all' Ispettorato per la
repressione delle frodi agro - alimentari
Art.6. Il "Vino Nobile di Montepulciano"
all'atto dell'immissione del consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: granato più o meno intenso, con riflessi arancione per l'invecchiamento; Odore:
profumo delicato di mammola e più o meno intenso; Sapore: asciutto, leggermente tannico;
Titolo alcometrico volumico complessivo minimo: 12,5; Acidità totale minima: 5 per mille;
Estratto secco minimo: 21 per mille. É in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Art.7. Il "Vino Nobile di Montepulciano",
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare, come
qualificazione, la dizione " riserva". Le bottiglie in cui viene confezionato il
"Vino Nobile di Montepulciano" per la commercializzazione debbono essere in
forma "Bordolese" o corrispondente ad antico uso o tradizione, di capacità
consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 375c, di vetro scuro e chiuse
con tappo di sughero. É vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle
bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da
offendere il prestigio del vino.
Art.8. É vietato usare, unitamente alla denominazione
"Vino Nobile di Montepulciano" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: " extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari. É tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente. É consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella
zona delimitata nel precedente art.3 e dei quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti
" Vino Nobile di Montepulciano" deve sempre figurare l'indicazione veritiera e
documentabile dell'annata di produzione delle uve.
Art.9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e
garantita " Vino Nobile di Montepulciano" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a
norma dell'art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.930. il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1989
COSSIGA
Mannino. Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
Battaglia. Ministro
dell'industria ,del commercio e dell'artigianato.
VARIAZIONI
GAZZETTA UFFICIALE N. 163 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 13 07 1996
PROVVEDIMENTO MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 luglio
1996.
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano".
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata e garantita del vino "Vino Nobile di
Montepulciano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 con il quale e' stato modificato il
disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita in
questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica
dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato, con riferimento alle modalita'
del processo produttivo del vino; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile
di Montepulciano" formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 18 aprile 1996; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la
proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica
dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" in conformita' alla proposta
formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile
1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine
controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di
produzione vengono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta: Il comma 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di
Montepulciano", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 e
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989, e' sostituito nel
testo di cui appresso: Art. 5. - 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di
Montepulciano. Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di
produzione per le aziende che: a) abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 le strutture di vinificazione in
prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt
2.000 in linea d'aria; b) abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva cui si riferisce la
lettera a) iscritti da almeno 5 anni, a far data dalla pubblicazione del presente decreto,
all'albo del vino D.O.C.G. "Vino Nobile di Montepulciano". (Omissis)". Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 luglio 1996
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