DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1989

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n° 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 12 luglio 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazioe di origine controllata del "Vino nobile di Montepulciano" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del "Vino Nobile di Montepulciano" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2,4, e 5 del disciplinare di produzione approvato con il proprio decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988; Visto le istanze e contro deduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di cui sopra; Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere parzialmente le proposte di modifica provvedendo a predisporre il nuovo testo del disciplinare di produzione appositamente integrato e modificato; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del "Vino Nobile di Montepulciano" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 è sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del "Vino Nobile di Montepulciano".

Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita " Vino Nobile di Montepulciano" è riservata al vino rosso "Vino Nobile di Montepulciano" già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Il " Vino Nobile di Montepulciano" deve essere ottenuto da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: SANGIOVESE ( Prugnolo Gentile): dal 60% all' 80%; CANAIOLO NERO: dl 10% al 20%. Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%. Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti. I vigneti già iscritti all'albo e non corrispondenti alla composizione varietale sopra descritta, debbono uniformarsi alle condizioni del presente articolo entro il limite massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3. La zona di origine delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena - Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere " Confine ", segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano- frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, precedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Palude a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Vagliano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.

Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Vino Nobile di Montepulciano" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine pliocenica, bene esposti, situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. É vietata ogni pratica di forzatura. La resa di uva ammessa per la produzione di "Vino Nobile di Montepulciano" non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg. 2,5. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti indicati. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.G.. La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio comunale di Montepulciano, secondo gli usi tradizionali della zona. Le uve destinate alla vinificazione , sottoposte ad una preventiva cernita, devono assicurare al "Vino Nobile di Montepulciano" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni in botti di legno. Tale periodo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Qualora per esigenze tecniche il prodotto in invecchiamento nelle botti in legno dovesse essere trasferito temporaneamente in contenitori di altro materiale per un periodo massimo di quindici giorni, è fatto obbligo di darne comunicazione all' Ispettorato per la repressione delle frodi agro - alimentari

Art.6. Il "Vino Nobile di Montepulciano" all'atto dell'immissione del consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Colore: granato più o meno intenso, con riflessi arancione per l'invecchiamento; Odore: profumo delicato di mammola e più o meno intenso; Sapore: asciutto, leggermente tannico; Titolo alcometrico volumico complessivo minimo: 12,5; Acidità totale minima: 5 per mille; Estratto secco minimo: 21 per mille. É in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art.7. Il "Vino Nobile di Montepulciano", sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare, come qualificazione, la dizione " riserva". Le bottiglie in cui viene confezionato il "Vino Nobile di Montepulciano" per la commercializzazione debbono essere in forma "Bordolese" o corrispondente ad antico uso o tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 375c, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero. É vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art.8. É vietato usare, unitamente alla denominazione "Vino Nobile di Montepulciano" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: " extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. É tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. É consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona delimitata nel precedente art.3 e dei quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti " Vino Nobile di Montepulciano" deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art.9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita " Vino Nobile di Montepulciano" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.930. il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1989

COSSIGA

Mannino. Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Battaglia. Ministro dell'industria ,del commercio e dell'artigianato.


VARIAZIONI

GAZZETTA UFFICIALE N. 163 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 13 07 1996 PROVVEDIMENTO MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 luglio 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano".

IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Vino Nobile di Montepulciano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato, con riferimento alle modalita' del processo produttivo del vino; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" in conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta: Il comma 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989, e' sostituito nel testo di cui appresso: Art. 5. - 1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano. Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che: a) abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt 2.000 in linea d'aria; b) abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva cui si riferisce la lettera a) iscritti da almeno 5 anni, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, all'albo del vino D.O.C.G. "Vino Nobile di Montepulciano". (Omissis)". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 luglio 1996